
Bandiera italiana
L’Italia, rispetto ad altri Paesi europei, può essere considerata assai arretrata per quanto riguarda la legislazione a tutela dei soggetti svantaggiati, in particolare riferimento alle norme per i diritti e l’emancipazione sociale dei disabili. Troppa discrezionalità, decisionale e finanziaria, è ancora nelle mani degli enti locali amministrativi, che spesso devono far fronte alle carenze particolari della regione e/o provincia d’appartenenza: la questione meridionale si ripone in maniera urgente, nell’emergenza di una frattura tra nord e sud sulle problematiche assistenziali.
Vi è anche una questione che ripropone la tematica dei rapporti tra Stato e Chiesa: in Italia infatti, l’assistenza è spesso lasciata agli enti privati cattolici, nell’affermazione del principio di carità cristiana, per il quale il soggetto disabile svolge un ruolo per lo più passivo. In altri termini, l’invalido è subìto socialmente come elemento da soccorrere, piuttosto che parte integrante del sistema produttivo, pur nella sua diversità, infatti si considera esclusivamente una riduzione della capacità lavorativa. In questo senso la Legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere definita ampiamente superata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la quale dal concetto di “invalido”, si passa a quello di “portatore di handicap”: in quest’ultimo caso la cosiddetta “menomazione” pare essere più sociale e civile, che individuale.
Più nello specifico, è bene sottolineare che il soggetto con sclerosi multipla in quanto tale non è riconosciuto automaticamente invalido: la legge, infatti, afferma che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”; inoltre con il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, è stata approvata “la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità”: in tale tabella non compare mai la parola sclerosi multipla. Questo significa che la persona con sclerosi multipla è dichiarata invalida solo e soltanto a causa delle conseguenze che la malattia può o meno portare. Continua a leggere…